PUBBLICIZZAZIONE DELLE PARTICELLE DI TERRENO
INTERESSATE DA FABBRICATI CHE NON RISULTANO DICHIARATI AL CATASTO
Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, all’art. 2, comma 36, ha stabilito, tra
l’altro, che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea),
procede all’individuazione dei fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto e “richiede ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”.
Il citato comma 36 stabilisce che i fabbricati per i quali si è
accertata la mancata dichiarazione in Catasto devono essere riportati in
appositi elenchi che devono essere pubblicizzati - presso i Comuni, sul
sito internet dell’Agenzia del
Territorio, e presso le sedi degli Uffici provinciali della stessa Agenzia –
per 60 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
comunicato dell’Agenzia del Territorio nella Gazzetta Ufficiale.
Tali fabbricati devono essere dichiarati al
Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di
diritti reali, entro 7 mesi dal 15 dicembre 2009. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro
tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio
provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico
dello stesso, all’iscrizione in Catasto, attraverso la predisposizione delle
dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.
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