Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 21 maggio 2008 il Decreto Legge che prevede l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale e le relative pertinenze (garage, cantine, soffitte – categorie catastali C2, C6, C7) già dal versamento in acconto di giugno 2008. Pertanto decade anche l’applicazione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille prevista dalla legge 244/07 (Finanziaria 2008).
Rimangono escluse dal Decreto Legge le abitazioni principali, e relative pertinenze, considerate di lusso (categorie catastali A1, A8, A9), per le quali rimane l’obbligo dei versamenti ICI. L’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille non era prevista per queste categorie.
Il Regolamento Comunale assimila alle abitazioni principali anche:
quelle concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo grado) a condizione che sia stata o che venga presentata apposita istanza;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto in ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.).
Pertanto anche in questi casi è abolito l’obbligo del pagamento ICI, con l’eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9.
Bosisio Parini, 5 giugno 2008